REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2076. Aggregazione dei comuni di Bardi e di Boccolo dei Tassi alla provincia di Parma

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2076. Aggregazione dei comuni di Bardi e di Boccolo dei Tassi alla provincia di Parma

(AL SEGUENTE DECRETO REGIO, NEGLI ANNI SUCCESSIVI, SEGUIRANNO IMPORTANTI AGGIORNAMENTI)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

In virtu’ della delegazione di poteri conferita al Governo dalla
legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio
1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli
affari dell’interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Bardi e la parte del territorio del comune di Boccolo
dei Tassi comprendente le frazioni di Boccolo dei Tassi, Santa
Giustina, Faggio e Pione, sono staccati dalla provincia di Piacenza
ed aggregati alla provincia di Parma (1° circondario).

La frazione Boccolo dei Tassi e’ aggregata al comune di Bardi. Le
frazioni Santa Giustina, Faggio e Pione sono costituite in Comune
autonomo denominato Pione, con capoluogo nella frazione omonima.

La parte del territorio del comune di Boccolo dei Tassi
comprendente la frazione Montereggio e le località Le Moline,
Castello, La Ca’, Fornelli, Ca’ dei Ratti, Piano dei Molini, Ca’
dell’Oste, Peche, Orlandazzo, Manfredello, Sidoli e la dorsale ovest
della costa della Strinata sino allo spartiacque, e’ aggregata al
comune di Farini d’Olmo in provincia di Piacenza.

La parte del territorio del comune di Boccolo dei Tassi
comprendente la frazione Cassimoreno e le localita’ Camerano, Le
Sese, I Roffi, Lago del Gallinaccio ed Il Laghetto, e’ aggregata al
comune di Ferriere in provincia di Piacenza.

Art. 2.

I prefetti di Parma e di Piacenza provvederanno alla nuova
ripartizione dei consiglieri delle rispettive Provincie per
mandamenti, a termini dell’art. 92 della legge comunale e
provinciale.

Nella provincia di Piacenza si procedera’ ad elezioni suppletive in
quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino
di rappresentanza.

Art. 3.

Il presente decreto andra’ in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Racconigi, addi’ 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addi’ 9 ottobre 1923.

Atti del Governo, registro 217, foglio 76. – Granata.

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